Patente e libretto, per favore…
Ott 31Sta facendo il giro della rete, creando allarmismo in quanti pubblicano commenti di siti più o meno autorevoli sulle proprie pagine dei social networks, la notizia dell’operatività, a partire dal 3 novembre p.v., del comma 4-bis dell’art. 94 CdS, come introdotto dall’art. 12, comma 1, let. a), della legge n. 120/2010, che prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. Sono previste sanzioni da 705 a 3.526 euro e il ritiro della carta di circolazione.
L’effettività di tale norma era finora stata procrastinata a causa della necessità di adeguamento dei sistemi informatici dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e così, terminati i lunghi adeguamenti, la Circolare prot. 15513 della direzione generale per la Motorizzazione del ministero dei Trasporti del 10 luglio u.s. ha disposto l’operatività delle procedure a partire dal 3 novembre 2014.
E’ da sottolineare, però, come, per il concorso di quanto disposto dall’art. 217 bis del Reg. di attuazione al CdS (DPR 495/92), l’obbligo di annotazione non si applichi a chi utilizzi per oltre 30 gg il mezzo di proprietà di un familiare convivente, essendo stata la norma pensata per contrastare le intestazioni fittizie e comportamenti fraudolenti ed individuare più facilmente i responsabili delle infrazioni. Si pensi a notizie come questa, che periodicamente raccontano di anziani o prestanome individuati come intestatari di centinaia di autovetture.
L’obbligo di annotazione delle proprie generalità sul libretto di circolazione non riguarda, quindi, ad esempio, il figlio che usa abitualmente la macchina del genitore con il quale vive, né la moglie che utilizza prolungatamente l’autovettura del marito in costanza di matrimonio.
Qualora invece l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato d’uso per oltre 30 giorni il proprio veicolo a persona diversa dal familiare convivente, l’utilizzatore dovrà chiedere, entro 30 giorni, l’aggiornamento del libretto di circolazione mediante l’annotazione dei propri dati, presentando copia del contratto di comodato ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, fotocopia di un valido documento di identità del comodante e la ricevuta di un versamento di 16,00 euro sul c.c.p. n.4028 (imposta di bollo dovuta per l’istanza) e di 9,00 euro sul c.c.p. 9001 (diritti di motorizzazione). Verrà emesso un tagliando di applicare sulla carta di circolazione con l’indicazione ”Variazione della denominazione/ragione sociale dell’intestatario effettuata ai sensi dell’art. 94 comma 4 bis del c.d.s.”.
La normativa si applica solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014, non essendo retroattiva: per la maggior parte dei veicoli in circolazione adeguarsi resterà facoltativo.
Restano da capire le modalità di accertamento e l’onere della prova: appare ragionevole ritenere che dovranno essere gli organi di polizia a dover dimostrare che il veicolo viene utilizzato da una persona diversa dal proprietario da più di un mese.