Ritardo aereo superiore a tre ore. Compensazione Pecuniaria
Nov 04Il Reg. UE 261/2004 del 11/02/2004, per sua stessa natura direttamente applicabile negli Stati membri, istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. All’art.5 si prevede in caso di cancellazione dei voli, l’erogazione della c.d. compensazione pecuniaria di cui al successivo art. 7, una forma predeterminata e pre-quantificata di risarcimento che nei casi espressamente previsti si pone, anche in termini probatori, quale favor per il viaggiatore.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza del 19/11/2009, in funzione di interpretazione autentica del Reg. CE 261/2004, con effetto vincolante per gli ordinamenti degli Stati membri, ha statuito che “gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”
Tale interpretazione, oramai vero e proprio ius receptum, amplia notevolmente le garanzie per i viaggiatori che sovente, non ultimo per esigenze squisitamente organizzative della Compagnia di turno, si ritrovano a veder mutati significativamente i propri piani di viaggio.