Compensazione pecuniaria in caso di ritardo. Come calcolare i tempi?
Dic 10Abbiamo affrontato precedentemente il tema della compensazione pecuniaria in caso di ritardo aereo.
Ma come determinare l’effettivo ritardo? Quale il momento dal quale far decorrere le tre ore che consentirebbero l’accesso alla speciale tutela della compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. UE 261/2004?
La Corte di Giustizia UE ha esaminato la questione nella recente Sentenza del 4 settembre 2014 nella causa C-452/13.
Nel caso di specie una manciata di minuti separavano il viaggiatore dall’ottenere il riconoscimento del giusto ristoro stabilito dal citato regolamento e dalle sentenze della Corte che lo hanno esteso anche ai ritardi.
Infatti, a seguito del ritardo, l’aereo è atterrato nell’aeroporto di destinazione alle ore 17.38 (a fronte dell’orario previsto sul biglietto delle 14.40), sebbene si sia arrestato in posizione di parcheggio alle 17.43. Ovviamente la posizione dell’attore è stata quella di considerare come momento effettivo dell’arrivo quello in cui l’aeromobile si è fermato e si sono aperti i portelloni per consentire lo sbarco, viceversa la compagnia aerea sosteneva essersi concluso il viaggio al momento in cui l’aereo aveva toccato terra, cercando così di sottrarsi all’obbligo di corresponsione della compensazione pecuniaria..
La Corte di Giustizia UE precisa che, nel caso di estensione al ritardo di un volo della compensazione pecuniaria di cui agli artt. 5 e 7 del citato regolamento (contrariamente all’ipotesi di cui all’art. 6 per la quale rileva chiaramente l’orario di partenza), quel che rileva è l’orario in cui il passeggero è giunto alla sua destinazione finale.
La Corte ha considerato che solo al momento dell’apertura dei portelloni il passeggero è effettivamente autorizzato a lasciare l’aeromobile, libero dalle costrizioni necessarie per il buon andamento del volo, potendo così riprendere le sue abituali occupazioni, sicché ha statuito che la nozione di «orario di arrivo», utilizzata per determinare l’entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo, da applicarsi uniformemente nell’Unione, corrisponde al momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile, posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo.
Tale conclusione, continua la Corte, non è inficiata dal fatto che diversi regolamenti europei, nonché taluni documenti dell’International Air Transport Association (IATA), facciano riferimento alla nozione di «orario di arrivo effettivo» come al momento in cui un aeromobile raggiunge la posizione di parcheggio. Infatti, tali regolamenti e documenti perseguono obiettivi riguardanti le norme di navigazione aerea e in particolare l’attribuzione delle bande orarie, che sono diverse da quelle del regolamento n. 261/2004, […] esclusivamente diretto a riconoscere taluni diritti minimi ai passeggeri che subiscono vari disagi, a causa del negato imbarco contro la loro volontà, della cancellazione o del ritardo del loro volo.