La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio

La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio

Gen 13

divorce-156444_640

Il D.L. 132/2014 del 12/09/2014, convertito in legge con modifiche il  10/11/2014 (L. 162/14), ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della negoziazione assistita che abbiamo già avuto modo di presentare.

L’art. 6 del predetto decreto, tuttavia, espressamente prevede la possibilità di utilizzare lo strumento della convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte anche per ottenere gli effetti dei provvedimenti giudiziali in materia di separazione personale consensuale, dello scioglimento consensuale del matrimonio (o di cessazione suoi effetti civili), ovvero di modifica congiunta delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’accordo dovrà dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori e dovrà essere trasmesso, corredato della necessaria documentazione, in prima battuta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente perché ne vagli la regolarità. Ottenuto il nullaosta, gli avvocati (o almeno uno di loro) dovranno provvedere, nei successivi 10 giorni, a trasmettere copia dell’accordo da loro autenticata all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per i necessari adempimenti.

In presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica, il quale, anziché operare un esame di mera regolarità, valuta se l’accordo risponda all’interesse dei figli, autorizzandolo, ovvero trasmettendolo entro cinque giorni al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti.

Pur non essendo stato introdotto il c.d. “divorzio breve”, atteso da tanti, è evidente che la nuova previsione legislativa in esame, oltre ad evitare ai coniugi di presentarsi in tribunale, abbatta notevolmente i tempi rispetto ai relativi procedimenti giudiziali, non dovendo attendere mesi per la fissazione dell’udienza Presidenziale, ma potendo risolvere tutto presso i propri legali di fiducia.

In relazione ai costi, si è in attesa di conoscere il parere del Ministero circa la necessità di versare, anche in tali circostanze, il Contributo Unificato, che nelle more non viene (ancora!) richiesto.

Purtroppo altra norma della stessa Legge (art. 3, co. 6) riserva l’accesso al Patrocinio a spese dello Stato solo ai casi in cui la Convenzione di negoziazione assistita sia condizione di procedibilità e non anche ai casi in cui essa sia facoltativa, come in quello esaminato di cui all’art. 6, vanificandone così di gran lunga la portata deflattiva del carico giudiziario e costringendo, di fatto, allo stato, i meno abbienti a scegliere comunque il ricorso al tribunale.