Quando il “grattino” scade e il Comune persevera
Feb 11In questo periodo, come ogni tanto accade, si è risollevata la discussione circa la legittimità o meno delle sanzioni irrogate per la sosta con il c.d. “grattino” scaduto.
Leggiamo cosa dice il Codice della Strada (art. 7, co 1 e 14) in proposito: “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: […] f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane; […] 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41 a Euro 169”.
È, quindi, soggetto a tale sanzione chi omette di pagare la sosta.
I comuni, tuttavia, per fare cassa, hanno in più riprese provato ad assimilare la posizione di chi, avendo omesso completamente di pagare ed esporre il relativo contrassegno, è passibile di sanzione, con quella di chi ha semplicemente lasciato il proprio veicolo in sosta per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello indicato sul contrassegno, regolarmente pagato ed esposto.
E’ evidente, tuttavia che nessuna sanzione il CdS prevede per tali ultimi soggetti e le ripetute interrogazioni parlamentari volte a giustificare l’illegittimo comportamento dei comuni non hanno trovato terreno fertile nel Ministero che si è più volte sempre pronunciato nel senso che non possano essere applicate le sanzioni di cui al citato art. 7 commi 14 e 15 del Codice, in quanto esse si riferiscono alle diverse fattispecie di sosta senza aver corrisposto alcun importo ovvero di sosta oltre il limite di tempo consentito o effettuata da categorie di veicoli non ammesse alla sosta stessa.
Il pagamento in misura insufficiente, in aree ove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al pagamento di una somma, configura unicamente una inadempienza contrattuale, da sanarsi con modalità di riscossione stabilite con apposito regolamento comunale, e la cui entità deve essere ragionevolmente commisurata all’accertata evasione tariffaria.
Appare, pertanto, illegittimo il comportamento del Comune o dei soggetti dallo stesso delegati in tal senso e, al contrario, giustificato (anche in termini di rifusione delle spese ove proposto innanzi al GdP) il ricorso per l’annullamento di una sanzione irrogata in assenza di apposita disposizione legislativa.