Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la modifica dell’art. 35 al Codice Deontologico Forense
Mag 12Finalmente, dopo le modifiche apportate dal CNF all’art. 35 del Codice Deontologico Forense, di cui avevamo già parlato, si è giunti alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio scorso del nuovo testo, che recita:
«Art. 35 – Dovere di corretta informazione».
1. L’avvocato che da’ informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti ne’ equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l’eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non e’ consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.»
Sono quindi state eliminate le limitazioni relative all’uso di siti web per promuovere e far conoscere la propria attività professionale, che dovevano avere “domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé…” e “non … contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.”
Tale novità, se pure assai tardiva, non può che essere salutata con successo. Anche questo sito potrà finalmente essere implementato con altre piattaforme. Stay tuned!