Compensazione pecuniaria e danno ulteriore
Giu 03Abbiamo già affrontato il tema della compensazione pecuniaria prevista dal Reg. UE 261/2004 del 11/02/2004 in caso di cancellazioni e ritardi dei voli. Una eccezione che molto spesso le Compagnie aeree pongono di fronte all’ulteriore (o diversamente qualificata) richiesta di risarcimento del danno è che la compensazione pecuniaria assorbirebbe in sé – predeterminandolo – il danno, così da non essere tenute all’eventuale risarcimento di un danno maggiore o escluso dalle ipotesi di compensazione pecuniaria che il viaggiatore potesse provare in giudizio.
In realtà, proprio il Reg. UE 261/04 citato, oltre a prevedere la compensazione pecuniaria di cui all’art. 5, fa salvo, all’art. 12, l’ulteriore danno: “il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”. Tale norma va interpretata alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che hanno effetto vincolante per gli ordinamenti degli Stati membri. “La nozione di risarcimento supplementare, di cui all’art. 12 del Regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale … di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo.” (Corte giustizia UE, sez. III, 13/10/2011, n. 83).