Compensazione pecuniaria e maggior danno – 2. il diritto

Compensazione pecuniaria e maggior danno – 2. il diritto

Apr 10

 

 

 

 

 

 

 

(continua da Compensazione pecuniaria e maggior danno – 1 il fatto)

La compagnia aerea convenuta si costituiva eccependo essere la compensazione pecuniaria ex Reg. UE 261/2004 l’unica forma di risarcimento astrattamente dovuta e che comunque, non ne ricorrevano i presupposti, essendo stata comunicata la cancellazione precedentemente al termine di due settimane prima del volo, come previsto nell’art. 5 del suddetto regolamento.

Il Giudice di Pace accoglieva invece le deduzioni di questa difesa, per conto dei coniugi attori, secondo le quali sia la Convenzione di Montreal che il Regolamento Comunitario 261/2004 “pur prevedendo forme di compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri nel caso di negato imbarco, cancellazione del volo o prolungato ritardo, fanno salvo il diritto ad un ulteriore danno”.

Riconosceva, ancora, il GdP essersi concluso contratto di trasporto e l’inadempimento della compagnia aerea convenuta, condannando quest’ultima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori in conseguenza di tale inadempimento.