Cassazione Civile, sent. n. 11504 del 10/05/2017: una rivoluzione nel diritto di famiglia?
Mag 12Pur non essendo il nostro un sistema come il Common Law, ove le sentenze costituiscono un precedente vincolante, ogni tanto, a torto o a ragione, sugli organi di stampa viene posta alla ribalta questa o quella sentenza della Corte di Cassazione, anche se molto spesso si tratta di pronunce che in realtà non fuoriescono dal solco dell’orientamento consolidato, o degli orientamenti – se pur contrastanti – più o meno delineatisi.
Pare che questo non sia il caso della sentenza n. 11504/2017 della I sez. civile della Cassazione (Pres. Di Palma, rel. Lamorgese), appena pubblicata, in data 10 maggio 2017, che ha “rivoluzionato”, come affermano firme ben più autorevoli di chi scrive (cfr breve rassegna stampa infra), la natura stessa dell’assegno divorzile, così come previsto dalla L 898/70, con immaginabili conseguenze di ordine pratico.
La sentenza ha riconosciuto il fondamento costituzionale dell’assegno di cui all’art. 5, co 6 L.898/70 “nel dovere inderogabile di «solidarietà economica» (art. 2, in relazione all’art. 23, Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali “persone singole”, a tutela della “persona” economicamente più debole (cosiddetta “solidarietà post-coniugale”)” traendone una “qualificazione della natura dell’assegno di divorzio come esclusivamente assistenziale, in favore dell’ex coniuge economicamente più debole”.
Ancora la Corte sottolinea che ” il carattere condizionato del diritto all’assegno di divorzio – comportando ovviamente la sua negazione in presenza di «mezzi adeguati» dell’ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli», vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso – comporta altresì che, in carenza di ragioni di «solidarietà economica», l’eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die” […] “L’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile – come detto – non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione – esclusivamente – assistenziale dell’assegno divorzile”. […] ” Il Collegio ritiene che un parametro di riferimento siffatto – cui rapportare il giudizio sull'”adeguatezza-inadeguatezza” dei «mezzi» dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio e sulla “possibilità-impossibilità «per ragioni oggettive»” dello stesso di procurarseli – vada individuato nel raggiungimento dell'”indipendenza economica” del richiedente: se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”.
Più volte, poi, a sostegno della propria tesi, la Corte torna a specificare la duplice fase di accertamento di cui all’art. 5 cit.: “a) il relativo accertamento nella fase dell’an debeatur attiene esclusivamente alla persona dell’ex coniuge richiedente l’assegno come singolo individuo, cioè senza alcun riferimento al preesistente rapporto matrimoniale; b) soltanto nella fase del quantum debeatur è legittimo procedere ad un “giudizio comparativo” tra le rispettive “posizioni” (lato sensu intese) personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi”, indicando quali principali “indici” in relazione al richiedente: il possesso di redditi di qualsiasi specie, il possesso di cespiti patrimoniali ed immobiliari, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale, la stabile disponibilità di una casa di abitazione, soffermandosi infine sugli oneri probatori.
Per maggiori dettagli si rimanda comunque alla lettura del testo integrale della sentenza: Corte-di-Cassazione-Sentenza-n.-11504-20171.pdf
Breve rassegna stampa:
http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/10/assegno-di-divorzio-addio-al-tenore-di-vita