Affidamento condiviso alternato a collocamento invariato della prole. Non è ancora il momento o non lo sarà mai?
Feb 28Negli ultimi anni, in alcuni Tribunali italiani (Trib. Milano, sez. IX civ., 13 giugno 2013; Trib. Varese, decr. 24 gennaio 2013 n. 158; Trib. Min Trieste, 29 febbraio 2012, Trib. Genova decr. 25 giugno 2015 n. 3523; Trib. Santa Maria Capua Vetere, decr. 13 gennaio 2017 n. 1054…) sono state omologate condizioni di separazione basate sul c.d. affidamento condiviso alternato a collocamento invariato della prole. In poche parole il figlio minore mantiene il centro della propria vita e degli affetti nella casa familiare, ove si alterneranno i genitori, secondo turni prestabiliti. Purtroppo, recentemente, il Tribunale di Lecce non ha ritenuto di condividere questo sistema, valutandolo – a suo dire – non adatto a tutelare gli interessi della prole, sebbene nel caso concreto esso fosse stato già sperimentato con successo personalmente dalle parti sin dal 2014 a seguito di un accordo di Mediazione Familiare. A mio avviso, invece, questo sistema consente al minore di restare nell’ambiente domestico nel quale è cresciuto, conservando le proprie abitudini e i propri interessi, e soprattutto gli garantisce il pieno “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”, sancito dall’art. 337 ter c.c., evitandogli al contempo continui spostamenti presso le dimore dei due genitori (conseguenza inevitabile, ad esempio, nel modello della collocazione alternata suggerita dalle pur valide e condivisibili Linee Guida del Tribunale di Brindisi). Secondo il sistema di affidamento condiviso alternato a collocamento invariato della prole, sono, invece, i genitori ad alternarsi presso la casa familiare, assegnata ad entrambi in ragione del loro periodo di presenza accanto al figlio, provvedendone direttamente al mantenimento. Nel caso concreto il Tribunale ha suggerito di modificare le condizioni di separazione secondo gli schemi consueti di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso uno dei genitori, con la regolamentazione del diritto di visita dell’altro e il contributo di un assegno di mantenimento a suo carico. Resta da capire se tale opzione, sicuramente percorribile in situazioni di bassa conflittualità, continuerà a trovare sempre più spazio, convincendo anche i magistrati più scettici, oppure rimarrà circoscritta a casi isolati.