Formula esecutiva digitale, finalmente un altro importante tassello nel puzzle del PCT
Dic 22Il processo civile telematico è nato male. Lo hanno detto da subito commentatori ben più autorevoli di me e lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle tutti noi pratici del diritto civile in questi anni in cui ci siamo dovuti misurare con procedure inutilmente complesse, dovute all’impostazione errata di chi ha voluto traslare in digitale quello che veniva fatto con la carta, senza ripensare procedure e prassi alla luce delle tecnologie più moderne e delle opportunità offerte dalle peculiarità del digitale.
Tuttavia anche i più scettici non hanno potuto che verificare le enormi potenzialità e i benefici di questo passaggio – tutt’altro che indolore per gran parte della classe forense – sebbene siano rimaste fino ad oggi in piedi fasi ancora analogiche, come quella della esecutività delle sentenze e degli altri provvedimenti previsti dall’art. 475 cpc.
Oggi, finalmente, a distanza di oltre sei anni dall’obbligatorietà del PCT su tutto il territorio nazionale, arriva anche la formula esecutiva digitale.
Ed infatti con la conversione del 18 dicembre scorso del D.L. 137/2000, il c.d. “decreto Ristori”, è stato inserito il comma 9 bis all’art. 23 che prevede che: «La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475 c.p.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’art. 475, c. 3, c.p.c. e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’art. 24, c. 2, del CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’art. 153, comma 1, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale».