La convenzione di negoziazione assistita
Nov 27Tra le novità introdotte dal Decreto Legge Orlando sulla degiurisdizionalizzazione n. 132 del 2014, recentemente convertito in Legge con modificazioni dalla L. 10/11/14 n. 162, assume un ruolo da protagonista senza dubbio il nuovo istituto della c.d. Convenzione di negoziazione assistita.
L’art. 2 definisce la convenzione di negoziazione assistita come un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.
Nell’ottica di adottare disposizioni volte a garantire la riduzione del contenzioso civile, si è voluto quindi codificare uno strumento di ADR, nell’intento di sottrarre al contenzioso giudiziario buona parte delle controversie potenzialmente destinatevi, considerandolo condizione di procedibilità in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per la richiesta di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme contenute entro i 50.000,00 euro.
In concreto, l’art. 2, comma 2, specifica che La convenzione di negoziazione deve precisare: a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro. Le disposizioni che seguono aggiungono che la convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta ed è conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale ed hanno obbligo deontologico di informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere al suddetto strumento. Nei casi in cui sia prevista quale condizione di procedibilità, l’esperimento di tale procedimento non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale e restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, i cui termini decorrono unitamente a quelli della negoziazione assistita.
Tale nuova condizione di procedibilità entrerà a regime decorsi 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione e quindi a partire dal 09 febbraio 2015.
Sostanzialmente nulla muterà, se non per gli ulteriori adempimenti formali richiesti, per gli avvocati che sono soliti tentare nell’interesse dei loro assistiti la percorribilità di una soluzione bonaria della lite prima di adire la lunga e costosa via giudiziaria.
Al di là delle ipotesi in cui costituisce condizione di procedibilità, tuttavia, l’applicazione forse più interessante del nuovo istituto è in relazione alla possibilità di pervenire consensualmente alla separazione personale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o allo scioglimento del matrimonio ed anche alle modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui si tratterà in altra sede.