Negoziazione assistita in tema di trasporti
Mar 13A circa un mese dall’entrata in vigore dell’istituto della negoziazione assistita come condizione di procedibilità per le cause di cui all’art. 3 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, di cui abbiamo già parlato, non molta rilevanza mediatica ha avuto la norma di altro provvedimento legislativo che in un comma nascosto dell’unico articolo, secondo le più moderne tecniche legislative (!) estende alla materia dei trasporti la neonata negoziazione assistita.
Ed infatti il comma 249 dell’art.1 della Legge n. 190 del 23.12.2014, la c.d. Legge di Stabilità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2014 n. 300, considera «condizione dell’esercizio in giudizio di un’azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati».
Resta da vedere se, tra i vettori coinvolti, le Compagnie aeree, sovente restie a concordare risarcimenti e compensazioni pecuniarie in sede stragiudiziale se non in casi più che incontrovertibili, sceglieranno di accogliere gli inviti rivolti a mezzo dei propri legali dai viaggiatori insoddisfatti o danneggiati, con un auspicabile effetto deflattivo sul contenzioso, per quanto siano evidenti taluni limiti dell’istituto introdotto dal decreto Orlando.