Divorzio Breve
Apr 27Ancora novità in tema di diritto di famiglia: dopo l’introduzione della possibilità di avvalersi della convenzione di negoziazione assistita per la separazione o lo scioglimento del matrimonio (o dei suoi effetti civili) e le successive modifiche, di cui abbiamo già parlato altrove, il legislatore ha approvato il c.d. “divorzio breve”, andando a modificare la legge n. 898 del 01/12/1970.
In forza di tali modifiche, il periodo di separazione ininterrotta dei coniugi necessario per intraprendere il procedimento di divorzio passa dai 3 anni finora previsti a 12 mesi per le separazioni giudiziali e a 6 mesi per le consensuali, a far data dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.
Altra modifica, che attiene il regime patrimoniale, riguarda l’art. 191 c.c. in materia dello scioglimento della comunione tra i coniugi, che viene anticipato al momento dell’udienza presidenziale, con l’autorizzazione a vivere separati, non essendo più necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza.
Il Disegno di Legge, definitivamente approvato dalla Camera il 22 Aprile 2015, è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.