Cookie… biscotti amari?
Giu 12Come spesso accade sul web, da qualche tempo si sta diffondendo la paura, per chiunque gestisca o sia responsabile di un sito, di incorrere nelle temibili sanzioni previste dalla c.d. Cookie Law, vale a dire il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” in attuazione della normativa europea da ultimo modificata nel 2009 e recepita in Italia con un decreto del 2012, che ha imposto di informare gli utenti di Internet ed acquisire un loro consenso preventivo.
Anche alla luce dei chiarimenti dello stesso Garante del 05/06/2015 si può facilmente ridimensionare la portata del provvedimento, teso, soprattutto, a regolamentare i c.d. cookie di profilazione, quelli, cioè che creano un profilo delle abitudini dell’utente al fine di inviare comunicazioni pubblicitarie tarate sui suoi gusti e preferenze.
In realtà, escludendo i siti personali che non raccolgono dati destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione, cui non si applicano le disposizioni del c.d. Codice della Privacy, nella maggior parte dei casi, come si evince dalla tabella esplicativa elaborata dal Garante, sarà sufficiente adeguare l’informativa sulla privacy con espresso riferimento alla cookie policy.
Riepilogando, con le stesse parole del Garante:
• I siti che non utilizzano cookie non sono soggetti ad alcun obbligo
• Per l’utilizzo di cookie tecnici è richiesta la sola informativa (ad esempio nella privacy policy del sito). Non è necessario realizzare specifici banner.
• I cookie analitici sono assimilati a quelli tecnici solo quando realizzati e utilizzati direttamente dal sito prima parte per migliorarne la fruibilità.
• Se i cookie analitici sono messi a disposizione da terze parti i titolari non sono soggetti ad obblighi (notificazione al Garante in primis) qualora:
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