Deducibilità dell’assegno di mantenimento al coniuge
Gen 03Molto spesso, in alcuni procedimenti di separazione giudiziale dei coniugi o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, in presenza di redditi molto bassi, il coniuge che dovrebbe comunque provvedere ad un mantenimento – sia pur minimo – dell’altro, adduce l’impossibilità di riuscire a provvedere al proprio sostentamento, magari dovendo sostenere i costi per un’abitazione altra da quella coniugale, e talvolta la perdita di alcune misure a sostegno del reddito, di cui in costanza di matrimonio la coppia si giovava, che porterebbe i già magri introiti coniugali a decurtarsi ulteriormente.
Il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 , noto come T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui redditi), all’art. 10, co.1, lett. c), prevede tra gli oneri deducibili “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
In un caso recentemente affrontato, proprio in materia di assegno sociale, se da un lato la cessazione del vincolo coniugale avrebbe comportato l’inapplicabilità del beneficio in favore del coniuge gravato dell’assegno in presenza di redditi fino a € 11.778,00, dall’altro, la predetta deducibilità, potrebbe consentire allo stesso coniuge di rientrare comunque tra le più ristrette soglie previste per i soggetti non coniugati, sì da continuare a percepire l’assegno sociale.