Danno non patrimoniale: pubblicate le nuove Tabelle Milanesi 2021
Mar 15Sono state pubblicate in questi giorni le nuove Tabelle 2021 redatte dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano – gruppo danno alla persona – come esito del monitoraggio delle sentenze che hanno liquidato il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita o grave lesione del rapporto parentale. Le tabelle sono state, tra l’altro, adeguate al recente orientamento della Cassazione circa la distinzione dei valori afferenti al danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali e al danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” o “sofferenza soggettiva” (il c.d. danno morale), oltre a prevedere i valori massimi per la personalizzazione nei casi che esulino dall’id quod plerumque accidit. Si segnala per gli opportuni approfondimenti l’articolo del dott. Damiano Spera su RIsarcimento DAnno...
Ancora un San Martino importante per il danno non patrimoniale
Nov 20Sono dieci le sentenze sulla responsabilità in ambito sanitario che il Presidente della III Sezione civile della Corte di Cassazione dott. Giacomo Travaglino ha fatto depositare l’11 novembre scorso, giorno di San Martino, volendo così espressamente far riferimento alle note sentenze ‘gemelle’ delle SSUU nn. 26972 e 26975 del 2008. Le 10 sentenze affrontano importanti aspetti del danno non patrimoniale, nello specifico campo della responsabilità sanitaria, e riguardano, in particolare: il consenso informato (28985/2019)il danno differenziale (28986/2019 e 28990/2019)la rivalsa (28987/2019)la liquidazione del danno da capacità lavorativa (28988/2019)il danno tanatologico (28989/2019)il nesso di causalità (28991/2019 e 28992/2019)la perdita di chance (28993/2019)la irretroattività della legge Balduzzi 28994/2019) Anche per la modalità di pubblicazione contestuale, quasi a formare un corpus interpretativo sulla responsabilità sanitaria, le sentenze hanno attratto l’attenzione degli operatori del diritto. A tal proposito, si segnala in particolare la Tavola Rotonda “I dialoghi dell’Osservatorio: le 10 sentenze che riscrivono...
Compensazione pecuniaria e maggior danno – 2. il diritto
Apr 10(continua da Compensazione pecuniaria e maggior danno – 1 il fatto) La compagnia aerea convenuta si costituiva eccependo essere la compensazione pecuniaria ex Reg. UE 261/2004 l’unica forma di risarcimento astrattamente dovuta e che comunque, non ne ricorrevano i presupposti, essendo stata comunicata la cancellazione precedentemente al termine di due settimane prima del volo, come previsto nell’art. 5 del suddetto regolamento. Il Giudice di Pace accoglieva invece le deduzioni di questa difesa, per conto dei coniugi attori, secondo le quali sia la Convenzione di Montreal che il Regolamento Comunitario 261/2004 “pur prevedendo forme di compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri nel caso di negato imbarco, cancellazione del volo o prolungato ritardo, fanno salvo il diritto ad un ulteriore danno”. Riconosceva, ancora, il GdP essersi concluso contratto di trasporto e l’inadempimento della compagnia aerea convenuta, condannando quest’ultima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e...
Compensazione pecuniaria e maggior danno – 1. il fatto
Apr 07Più volte su queste pagine abbiamo affrontato il tema del risarcimento del danno derivante dal ritardo e dalla cancellazione dei voli e in particolare della compensazione pecuniaria prevista dal Reg. UE 261/2004. Questa volta, prendendo spunto da una sentenza ottenuta presso il GdP di Brindisi, ormai passata in giudicato, vorrei approfondire la possibilità di chiedere alla compagnia aerea anche il danno maggiore, derivante dall’inadempimento contrattuale della Compagnia, ove sia possibile provarlo e quantificarlo in giudizio. Nella specie, una coppia di sposi, dopo aver programmato il proprio viaggio di nozze acquistando online i biglietti dei voli e regolandosi di conseguenza per gli altri servizi (alloggio, noleggio auto, ecc..), riceveva email della compagnia aerea che comunicava sostanzialmente la cancellazione della tratta e quindi anche dei voli già acquistati. Non essendo stata offerta alcuna riprotezione, gli sposi dovevano così autonomamente provvedere alla ricerca di voli sostitutivi e, nell’assenza di altri voli sulla medesima...
La responsabilità medica dopo la Legge Balduzzi, attendendo l’entrata in vigore della nuova L. 24/2017
Mar 20E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.64 del 17-3-2017) la Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Le nuove norme entreranno in vigore il prossimo 1 aprile. Numerose le modifiche, in ambito civile e penale, data anche la complessità e delicatezza della materia. Si proverà in seguito ad analizzare più in dettaglio le novità introdotte. Per ora basti sottolineare come in ambito civile viene superata l’incertezza data dall’interpretazione della Legge Balduzzi in merito alla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità dell’operatore sanitario, con tutto quello che ciò comporta in tema di prescrizione e onere della prova. L’art. 7 della nuova normativa, infatti, se per un verso espressamente prevede la natura contrattuale della responsabilità della struttura, per altro verso esplicitamente dichiara essere di tipo extracontrattuale quella dell’esercente...
Il contratto di sviluppo di software: la responsabilità
Nov 13Nella prassi i contratti di progettazione e sviluppo di software vedono generalmente coinvolti tre soggetti: il Cliente (che si servirà del software), il Committente (la c.d. software house) ed il soggetto che materialmente progetta e realizza il software, che può essere un lavoratore dipendente del Committente ovvero un libero professionista. Nel primo caso il contratto che viene a crearsi tra il Cliente e la software house è un contratto atipico che fa riferimento allo schema tipico dell’appalto. Nel secondo caso, quando la progettazione e sviluppo sono affidate ad uno o più consulenti esterni alla software house, si fa riferimento al contratto d’opera nei rapporti tra questi ultimi. Queste differenze rilevano in materia di diritto d’autore, di termini di prescrizione dell’azione di responsabilità per vizi, e nella stessa configurazione della responsabilità di chi materialmente progetta e sviluppa la soluzione informatica. In particolare in quest’ultimo ambito si può rilevare come il...