La mail con i voucher di Ryanair
Ott 11Ecco qui sotto riprodotta la mail inviata da Ryanair ai passeggeri coinvolti nelle cancellazioni dei voli che hanno riguardato un consistente numero di tratte da settembre 2017 a marzo 2018, recante l’offerta di un voucher di € 40. Si è già detto delle cause e dei rimedi, anche risarcitori, da esperire in caso di cancellazione. Per quanto riguarda il voucher, da riscattare entro la fine del mese di ottobre, non sembrerebbe che la sua accettazione ed utilizzo possano configurare rinuncia alla compensazione pecuniaria o acquiescenza alcuna, anche in considerazione delle (scarne) spiegazioni della Compagnia in merito nei temini e condizioni di utilizzo e nelle proprie FAQ, ma sarà il comportamento che effettivamente Ryanair terrà nei confronti dei passeggeri che – avendone diritto – avranno richiesto la compensazione, riscattando anche il voucher, a...
Nuova ondata di cancellazioni Ryanair
Set 28Con riferimento a quanto pubblicato anche su questo sito qualche giorno fa, si deve registrare un’ulteriore estensione delle cancellazioni dei voli che coinvolgono la compagnia aerea Ryanair. Infatti, dopo la lista dei voli soppressi fino alla fine del mese di ottobre, è stata resa pubblica anche quella che prevede la cancellazione di oltre 30 tratte (di cui 11 in Italia) fino alla fine di marzo 2018. Le cause, inizialmente indicate dalla Compagnia nella modifica del calendario e nella conseguente difficoltà di gestione godimento delle ferie maturate, pare siano in realtà legate a dissidi interni riguardanti le condizioni di lavoro dei dipendenti, che stanno cagionando un esodo di piloti ed ufficiali di volo. Ryanair assume di aver inviato a tutti i passeggeri un’e-mail di comunicazione dell’avvenuta cancellazione, con l’offerta di “voli alternativi o un pieno rimborso del biglietto. Hanno anche ricevuto un voucher da 40 euro (80 considerando anche il ritorno)...
Cancellazioni di massa dei voli Ryanair, quali tutele?
Set 18E’ notizia di questi giorni la cancellazione da parte della compagnia aerea Ryanair di oltre 2.000 voli, pari a circa il 2% del proprio traffico aereo (anche se pare che coinvolga circa il 37,5% dei suoi voli italiani). La cancellazione è dovuta esclusivamente a fatti interni alla compagnia attinenti al calendario lavorativo e alle ferie non godute da buona parte dei dipendenti. Le stime prevedono il coinvolgimento di circa 400.000 passeggeri, con prevedibili disagi e danni anche di una certa rilevanza. Oltretutto le cancellazioni stanno avvenendo con un preavviso davvero esiguo (anche inferiore a 48 ore, sebbene a breve dovrebbe essere diffusa la lista dei voli cancellati quantomeno fino alla fine del mese). Ma quali sono le prerogative e le tutele giuridiche di chi vede cancellato all’ultimo momento il proprio volo? Abbiamo già affrontato l’argomento ed illustrato la normativa europea, cogente anche sul territorio italiano, che all’art. 5 del Reg. UE 261/2004 del 11/02/2004,...
Cassazione Civile, sent. n. 11504 del 10/05/2017: una rivoluzione nel diritto di famiglia?
Mag 12Pur non essendo il nostro un sistema come il Common Law, ove le sentenze costituiscono un precedente vincolante, ogni tanto, a torto o a ragione, sugli organi di stampa viene posta alla ribalta questa o quella sentenza della Corte di Cassazione, anche se molto spesso si tratta di pronunce che in realtà non fuoriescono dal solco dell’orientamento consolidato, o degli orientamenti – se pur contrastanti – più o meno delineatisi. Pare che questo non sia il caso della sentenza n. 11504/2017 della I sez. civile della Cassazione (Pres. Di Palma, rel. Lamorgese), appena pubblicata, in data 10 maggio 2017, che ha “rivoluzionato”, come affermano firme ben più autorevoli di chi scrive (cfr breve rassegna stampa infra), la natura stessa dell’assegno divorzile, così come previsto dalla L 898/70, con immaginabili conseguenze di ordine pratico. La sentenza ha riconosciuto il fondamento costituzionale dell’assegno di cui all’art. 5, co 6 L.898/70 “nel dovere inderogabile...
Compensazione pecuniaria e maggior danno – 2. il diritto
Apr 10(continua da Compensazione pecuniaria e maggior danno – 1 il fatto) La compagnia aerea convenuta si costituiva eccependo essere la compensazione pecuniaria ex Reg. UE 261/2004 l’unica forma di risarcimento astrattamente dovuta e che comunque, non ne ricorrevano i presupposti, essendo stata comunicata la cancellazione precedentemente al termine di due settimane prima del volo, come previsto nell’art. 5 del suddetto regolamento. Il Giudice di Pace accoglieva invece le deduzioni di questa difesa, per conto dei coniugi attori, secondo le quali sia la Convenzione di Montreal che il Regolamento Comunitario 261/2004 “pur prevedendo forme di compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri nel caso di negato imbarco, cancellazione del volo o prolungato ritardo, fanno salvo il diritto ad un ulteriore danno”. Riconosceva, ancora, il GdP essersi concluso contratto di trasporto e l’inadempimento della compagnia aerea convenuta, condannando quest’ultima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e...