Compensazione pecuniaria e maggior danno – 1. il fatto
Apr 07Più volte su queste pagine abbiamo affrontato il tema del risarcimento del danno derivante dal ritardo e dalla cancellazione dei voli e in particolare della compensazione pecuniaria prevista dal Reg. UE 261/2004. Questa volta, prendendo spunto da una sentenza ottenuta presso il GdP di Brindisi, ormai passata in giudicato, vorrei approfondire la possibilità di chiedere alla compagnia aerea anche il danno maggiore, derivante dall’inadempimento contrattuale della Compagnia, ove sia possibile provarlo e quantificarlo in giudizio. Nella specie, una coppia di sposi, dopo aver programmato il proprio viaggio di nozze acquistando online i biglietti dei voli e regolandosi di conseguenza per gli altri servizi (alloggio, noleggio auto, ecc..), riceveva email della compagnia aerea che comunicava sostanzialmente la cancellazione della tratta e quindi anche dei voli già acquistati. Non essendo stata offerta alcuna riprotezione, gli sposi dovevano così autonomamente provvedere alla ricerca di voli sostitutivi e, nell’assenza di altri voli sulla medesima...
Negoziazione assistita in tema di trasporti
Mar 13A circa un mese dall’entrata in vigore dell’istituto della negoziazione assistita come condizione di procedibilità per le cause di cui all’art. 3 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, di cui abbiamo già parlato, non molta rilevanza mediatica ha avuto la norma di altro provvedimento legislativo che in un comma nascosto dell’unico articolo, secondo le più moderne tecniche legislative (!) estende alla materia dei trasporti la neonata negoziazione assistita. Ed infatti il comma 249 dell’art.1 della Legge n. 190 del 23.12.2014, la c.d. Legge di Stabilità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2014 n. 300, considera «condizione dell’esercizio in giudizio di un’azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati». Resta da vedere se, tra i vettori coinvolti, le Compagnie aeree, sovente restie a concordare risarcimenti...
Compensazione pecuniaria in caso di ritardo. Come calcolare i tempi?
Dic 10Abbiamo affrontato precedentemente il tema della compensazione pecuniaria in caso di ritardo aereo. Ma come determinare l’effettivo ritardo? Quale il momento dal quale far decorrere le tre ore che consentirebbero l’accesso alla speciale tutela della compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. UE 261/2004? La Corte di Giustizia UE ha esaminato la questione nella recente Sentenza del 4 settembre 2014 nella causa C-452/13. Nel caso di specie una manciata di minuti separavano il viaggiatore dall’ottenere il riconoscimento del giusto ristoro stabilito dal citato regolamento e dalle sentenze della Corte che lo hanno esteso anche ai ritardi. Infatti, a seguito del ritardo, l’aereo è atterrato nell’aeroporto di destinazione alle ore 17.38 (a fronte dell’orario previsto sul biglietto delle 14.40), sebbene si sia arrestato in posizione di parcheggio alle 17.43. Ovviamente la posizione dell’attore è stata quella di considerare come momento effettivo dell’arrivo quello in cui l’aeromobile si è fermato e si sono aperti i...
Ritardo aereo superiore a tre ore. Compensazione Pecuniaria
Nov 04Il Reg. UE 261/2004 del 11/02/2004, per sua stessa natura direttamente applicabile negli Stati membri, istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. All’art.5 si prevede in caso di cancellazione dei voli, l’erogazione della c.d. compensazione pecuniaria di cui al successivo art. 7, una forma predeterminata e pre-quantificata di risarcimento che nei casi espressamente previsti si pone, anche in termini probatori, quale favor per il viaggiatore. La Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza del 19/11/2009, in funzione di interpretazione autentica del Reg. CE 261/2004, con effetto vincolante per gli ordinamenti degli Stati membri, ha statuito che “gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi...