Whatsapp: molto rumore per…?
Gen 14In questi giorni non si fa che parlare delle modifiche alle condizioni contrattuali e alla privacy policy di Whatsapp che prevedrebbero (il condizionale non è casuale) a partire dal prossimo 8 febbraio la possibilità di condivisione delle informazioni della nota app di messaggistica con Facebook, che l’ha acquistata qualche anno fa. All’avviso delle modifiche agli utenti, cui viene concesso il termine di 30 giorni per valutare se accettarle per continuare ad utilizzare il servizio, sono seguiti svariati titoli più o meno allarmistici e iscrizioni di massa verso altre app similari (ma ben più valide n.d.r.) come Telegram e Signal. Tuttavia non appaiono esserci rilevanti modifiche rispetto alla precedente informativa sul trattamento dei dati personali risalente a poco prima dell’entrata in vigore del GDPR, come rilevato dallo stimato Collega Enrico Ferraris in questo confronto postato qualche giorno fa su Twitter che, anzi, evidenzia le maggiori garanzie di una privacy policy...
La prova della puntualità del volo spetta al vettore
Feb 19Recentemente la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1584 dep. il 23/01/2018 ha chiarito come anche in caso di richiesta giudiziale di risarcimento danni per ritardo di un volo, si applichino le norme ordinariamente previste in materia di responsabilità contrattuale, sicché al passeggero danneggiato basterà allegare l’inesatto adempimento e provare il danno. In mancanza di una norma specifica (non rinvenibile neppure nella Convenzione di Montreal) che deroghi a tale generale principio di diritto, spetta, pertanto, al vettore provare di aver bene ed esattamente adempiuto, anche in relazione a quanto previsto dal Reg. EU 261/04, del quale ci siamo già in altre occasioni occupati in materia di compensazione pecuniaria e più in generale di risarcimento del danno derivante da ritardi o cancellazioni dei voli....
La prassi dei conguagli pluriennali nei contratti di fornitura: le riforme della Legge di Bilancio
Gen 09La Legge di Bilancio, n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto importanti novità in materia di contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico, in particolare in relazione alla prassi invalsa di conguagli pluriennali, dovuta spesso all’inerzia del Distributore che non provvede come per Legge alle letture dei contatori, sicché il fornitore procede all’emissione di fatture sulla base di letture stimate, salvo poi recapitare all’ignaro consumatore fatture di conguaglio di rilevanti importi, riferiti anche a un quinquennio, scaricando su di lui le inefficienze del sistema. Queste le principali modifiche introdotte con i commi da 4 a 10 dell’art.1 L. 205/17: – Prescrizione (nei confronti di tutti i soggetti della filiera) in due anni (si applicherà a partire dalle fatture in scadenza dal 01/03/18 per il settore elettrico; dal 01/01/19 per il settore del gas; dal 01/01/20 per il settore idrico) – Diritto alla sospensione dei pagamenti...