La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio
Gen 13Il D.L. 132/2014 del 12/09/2014, convertito in legge con modifiche il 10/11/2014 (L. 162/14), ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della negoziazione assistita che abbiamo già avuto modo di presentare. L’art. 6 del predetto decreto, tuttavia, espressamente prevede la possibilità di utilizzare lo strumento della convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte anche per ottenere gli effetti dei provvedimenti giudiziali in materia di separazione personale consensuale, dello scioglimento consensuale del matrimonio (o di cessazione suoi effetti civili), ovvero di modifica congiunta delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo dovrà dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori e dovrà essere trasmesso, corredato della necessaria documentazione, in prima battuta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente perché ne vagli la regolarità. Ottenuto il nullaosta, gli avvocati...